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lunedì 3 agosto 2009

Handicap e la legge 104/1992

Stato di handicap: definizioniLo stato di handicap, diverso da quello di minorazione civile, è definito e graduato dalla Legge 104/1992.
Il primo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992 precisa: "È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."

Il terzo comma dello stesso articolo, definisce la connotazione di gravità: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità."

L'accertamento dell'handicap è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl. Si tratta delle medesime Commissioni che accertano le minorazioni civili, integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella patologia da esaminare.
Diversamente dalla valutazione delle minorazioni civili, quella per individuare e definire l'handicap si basa su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.
Per le v/s domande utilizzate gli interventi quì di seguito:

22 commenti:

  1. Buon giorno,la mia azienda mi ha comunicato che dal nuovo anno sarò trasferito in una nuova sede, in un'altra città, ma io assisto mia madre che è handicappata. Lo possono fare?...Grazie x la risposta.

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  2. Non possono farlo assolutamente senza il suo consenso, ecco la legge : "Art. 2103 - Prestazione del lavoro

    Comma 3:Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
    Comma 4 :Ogni patto contrario è nullo.
    Legge 05.02.1992, n. 104
    Art. 33, comma 5 (legge –quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) come modificato dall’art. 19, l. 08/03/2000 n. 53
    Comma 5: il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede.
    “si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre, ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede”
    la tutela è riconosciuta al lavoratore che provveda all’assistenza della persona handicappata pur non essendo con essa convivente, sì che “l’agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto evitare che la persona handicappata resti priva assistenza in ad di relazione alla sede lavorativa del familiare che la assiste, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico - fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività”, però “l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 non configura in generale, in capo ai soggetti ivi individuati, un diritto assoluto e illimitato, poiché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro e per tradursi , soprattutto nei casi relativi a rapporti di lavoro pubblico, in un danno per l’interesse della collettività”

    RispondiElimina
  3. La ringrazio x la risposta, è stata utilissima per indirizzarmi nella giusta direzione...Grazie e complimenti x il servizio.

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  4. Titolare di assegno di accompagnamento per riconoscimento di invalidità permanente da parte della commissione medica dell'ASL SA 3 data di nascita 10/10/1911 è proprio necessario una nuova visita medica collegiale per aver diritto ai benefici di cui alla L. 104/92? (IVA agevolata per l'installazione di termoconvertitori)

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  5. Gentile utente, dovrei leggere il suo verbale d'invalidità xchè a secondo del riconoscimento della commissione i benefici di cui mi chiede già le spettano (iva agevolata x sussidi ed ausili,detrazioni fiscali ecc)senza dover richiedere il riconoscimento dell'handicap con la legge 104, le rispondo in privato in modo che lei abbia la possibilità di darmi maggiori informazioni riguardo al suo verbale...

    RispondiElimina
  6. Grazie e, sempre in privato, le scannerizzerò quanto in mio possesso e le trasmetterò il tutto
    via e-mail.

    Cordiali saluti

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  7. CHI PUO' DETRARRE LE SPESE SOSTENUTE PER COLF E BADANTI? SOLO IL TITOLARE DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE O IN SUBORDINE UN FAMILIARE?

    magica54@alice.it

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  8. Salve Magica54,
    Viene riconosciuta una deduzione dal reddito (indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore,non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione.
    La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l'abbia a carico fiscale.
    Alle persone non autosufficienti(deve risultare da specifica certificazione medica,
    può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia) o ai loro familiari cui sia a carico fiscale o civilmente obbligati, è concessa l'opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale (ad esempio le badanti), le spese non sono più deducibili (cioè deducibili dal reddito) ma sono diventate detraibili (dall'imposta sui redditi) nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro

    RispondiElimina
  9. GRAZIE PER LA TEMPESTIVA RISPOSTA, MI RISERVO DI SCANNERIZZARE E TRASMETTERLE PRIVATAMENTE LA DOCUMENTAZIONE (FISCALE E MEDICA) RELATIVA A MIA SUOCERA PER AVERE UNA RISPOSTA PIU' APPROPRIATA SUL COSA FARE PER POTER USUFRUIRE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

    CORDIALI SALUTI magica54@alice.it

    RispondiElimina
  10. I CONDIZIONATORI INVERTER 18000 (NUOVO IMPIANTO) POSSONO USUFRUIRE DEL 55% DELL'ENEA?

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  11. Buona sera UCCIO,
    La detrazione fiscale del 55% si applica alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia,
    Le spese sostenute entro il 31/12/2010, documentate, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kw.
    hanno una quota di detrazione dall'imposta lorda del 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
    Importo massimo detraibile: 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.

    RispondiElimina
  12. Se ad integrazione di un contratto a tempo indeterminato in essre dal 2/9/2009 con una badante 25 h settimanali 550,00 euro mensili in regime di convivenza gratuita si comunica all'INPS di competenza che la Categoria di assunzione è la CS ci sono problemi?

    Cordiali saluti
    Ferruccio Carucci

    RispondiElimina
  13. Buona sera Magica54,non ci dovrebbero essere problemi perchè per il 2010 la paga di una badante convivente livello CS è di 885.10 per le 54 ore settimanali, se la badante lavora meno si può scegliere di riproporzionare il mensile in base all'orario di lavoro, mi pare che nel suo caso siamo abbondantemente superiori.....

    RispondiElimina
  14. Se il contribuente ha sostenuto spese per l'assistenza di un familiare riconosciuto invalido civile al 100% è sufficiente il verbale della commissione ASL + la dichiarazione debitamente firmata rilasciata dall'addetto all'assistenza per avere diritto alla detrazione del 19% calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2100,00 Euro?
    Si precisa che nel contratto di assunzione della badante, trasmessa on line all'INPS competente, il Patronato ha omesso di indicare la categoria di inquadramento della lavoratrice (categoria
    CS).
    Cordiali saluti.
    magica54@alice.it

    RispondiElimina
  15. Ad integrazione del post precedente comunico che il Patronato ha comunicato alla sede competente dell'INPS la qualifica di colf e non di badante e una retribuzione di 500 euro e non di 550 per un orario di lavoro di 25 h settimanali e nessuna categoria di inquadramento. Cosa devo fare corregere quanto precedentemente comunicato all'INPS?
    Cordiali saluti.
    magica54@alice.it

    RispondiElimina
  16. Nel caso in cui si renda necessario variare il numero di ore settimanali svolte dalla colf / badante non è necessario effettuare alcuna comunicazione di variazione all'INPS. Il modello COLD - VAR, infatti, prevede esclusivamente l'obbligo di comunicazione nel caso di trasferimento del luogo di lavoro del lavoratore o della trasformazione del rapporto a tempo determinato in tempo indeterminato. Si ritiene tuttavia consigliabile una comunicazione all'Istituto previdenziale esclusivamente al fine di dare data certa alla variazione del numero di ore svolte settimanalmente dal collaboratore e consentire quindi all'INPS di modificare i bollettini precompilati inviati al datore di lavoro.

    Una bozza della lettera di variazione dell'orario di lavoro svolto potrebbe essere la seguente:


    VARIAZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

    Tra la Sig.ra _____________________ e la Sig.ra _________ nata a ________ il __/__/____ e residente a _______________ (__) in Via ___________________ alle dipendenze in qualità di colf / badante / baby sitter a tempo parziale dal __/__/____, si è convenuto quanto segue:

    - Le parti di comune accordo decidono di variare dal __/__/____ la disposizione temporale delle prestazioni.

    - La Sig.ra _________ svolgerà la propria attività come segue:

    LUNEDI

    Dalle ore __.__ alle ore __.__

    MARTEDI

    Dalle ore __.__ alle ore __.__

    MERCOLEDI

    Dalle ore __.__ alle ore __.__


    GIOVEDI

    Dalle ore __.__ alle ore __.__

    VENERDI

    Dalle ore __.__ alle ore __.__

    per un totale settimanali di ore __.__, mensile di ore __.__ ed annue di ore __.__

    La retribuzione sarà determinata in base a quanto finora corrispostole in proporzione all’orario sopra esposto come ogni altro emolumento previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro.

    Per quanto non previsto dalla presente continueranno ad applicarsi tutti i precedenti accordi individual i e quanto previsto dal CCNL e dalle leggi in vigore.

    __________________, __/__/____


    LA LAVORATRICE LA DITTA
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Le firme devono essere di entrambi in quanto ogni variazione deve essere in accordo. Resto a disposizione per ulteriori domande.

    RispondiElimina
  17. La variazione non riguarda l'orario di lavoro che rimane di 25 h settimanali bensì la qualifica di assunzione Badante e non colf e il livello categoria di inquadramento CS precedentemente non comunicato perchè l'INPS non entra nel merito.
    Cordiali saluti e grazie per le risposte.
    magica54@alice.it

    RispondiElimina
  18. La variazione non riguarda l'orario di lavoro che rimane di 25 h settimanali bensì la qualifica di assunzione Badante e non Colf come originariamente comunicato e il livello/Categoria di inquadramento CS precedentemente non cumonicato perchè l'INPS non entra nel merito e la retribuzione 550 Euro invece dei 500 precedentemente comunicati.
    Cordiali saluti e grazie per le risposte.
    magica54@alice.it

    RispondiElimina
  19. Aspetto di ricevere una risposta al mio quesito precedente possibilmente privatamente all'indirizzo di posta elettronica: magica54@alice.it
    Grazie e cordiali saluti
    Uccio

    RispondiElimina
  20. Uccio, le ho risposto x e.mail, ma per maggior precisione le rispondo anche quì:
    La trasformazione, la proroga e la cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere effettuate entro 5 gg dall'evento con il nuovo
    modulo (COLD VAR) disponibile presso le sedi, tramite internet o contattando il Contact Center al numero verde 803.164
    Nel suo caso, il costo x la colf nn è detraibile, quindi necessita assolutamente comunicare il cambiamento all'INPS, ma non credo sia possibile farlo in modo retroattivo, quindi x quest'anno nn potra scaricare la spesa, però faccia un tentativo, nn si sà mai trovasse un sant'uomo che può risolverle il danno....
    Sempre a disposizione, distinti saluti

    RispondiElimina
  21. Ho fatto richiesta di congedo straordinario per mio padre al quale è stato già riconosciuto il beneficio ai sensi della legge 104 dal 2008. Secondo la vostra esperienza quali potrebbero essere i tempi tecnici per ricevere la comunicazione di accogliemento da parte dell'INPS dal momento che il mio datore di lavoro per dare corso al congedo necessita della predetta comunicazione? Grazie in anticipo. Roberto

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Alcune aziende si accordano con il lavoratore per un'anticipazione del beneficio già con la copia della domanda presentata riservandosi di addebitare il valore dei permessi in caso di diniego...se ciò nn è previsto allora i tempi sono intorno a2/3 mesi per una risposta, non meno

      Elimina

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