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venerdì 20 gennaio 2017

L'Assegno Sociale

L'Assegno Sociale è una prestazione assistenziale erogata in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate con oltre 65 anni di età.
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica. E' stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale prevista dall'articolo 26, della legge 153/1969. 

I Requisiti
La prestazione può essere riconosciuta ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto almeno 65 anni e 7 mesi di età (requisito da adeguare alla speranza di vita). Ai cittadini italiani sono stati equiparati i cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in possesso della carta di soggiorno semprechè siano residenti in Italia. Questi soggetti devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni. Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia: pertanto un eventuale trasferimento all'estero comporta la perdita dell'assegno. 
La disciplina è stata modificata dalla Legge Fornero del 2011 la quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale è incrementato di un anno. Da questa data, pertanto, l'età minima per il riconoscimento del trattamento assistenziale passerà a 66 anni e 7 mesi. 

I vincoli reddituali 

L'importo intero dell'assegno è pari a 448,07 € per 13 mensilità nell'anno 2017. La possibilità della liquidazione integrale dipende però in gran parte dal reddito dell'interessato e del coniuge: l’assegno sociale viene infatti liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito; di converso la sua misura viene ridotta in relazione al reddito del percettore (o del reddito cumulato della coppia).
In particolare nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale. Ad esempio se c'è un reddito di 200 euro al mese l'assegno sociale spetterà in misura pari a 248 euro (448-200€). La tavola seguente riepiloga i limiti di reddito e la determinazione dell'assegno per gli anni 2016 e 2017. 
Ai fini della determinazione dell'importo concorrono i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli esenti da imposte, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, nonché agli assegni alimentari corrisposti secondo le norme del codice civile. Vanno esclusi dal computo del reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le sue eventuali anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il valore dello stesso assegno sociale nonché il reddito della casa di abitazione.
Non concorre a formare il reddito, inoltre, la pensione a carico di gestioni ed enti previdenziali, pubblici e privati, che gestiscono forme di pensionamento obbligatorio, che sia corrisposta soggetto richiedente, purché sia stata liquidata con il sistema contributivo. In tal caso, la dispensa dal computo del reddito è limitata la misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo del valore dell'assegno sociale. Vengono escluse dal computo dei redditi anche le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pensionati per inabilità. 
Il superamento dei valori massimi di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione comporta la sospensione dell'assegno il quale potrà essere ripristinato solo se, i redditi ritorneranno ad essere inferiori ai limiti massimi previsti retribuzione della prestazione stessa.
La verifica dei redditi viene fatta dall’INPS annualmente, per cui, l’anno successivo l’Istituto opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
L’assegno sociale non è soggetto a IRPEF. Una caratteristica della prestazione assistenziale in questione è data dalla circostanza che la stessa è erogata con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e deve essere conguagliata, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

La maggiorazione dell'Assegno Sociale

Dal 2001 l'importo dell'assegno sociale viene maggiorato di una quota fissa non soggetta a perequazione pari a 12,92 euro al mese per coloro che hanno un età superiore a 65 anni (articolo 70, co. 1 legge 388/2000). Dal 2002, inoltre, per i pensionati con almeno 70 di età (o con un'età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni) la maggiorazione base è stata incrementata di una cifra variabile fino al raggiungimento del cd. milione delle vecchie lire (art. 38, L. 448/2001), cioè € 638,38. Si tratta del cd. incremento al milione. 
I redditi da considerare per la maggiorazione. La maggiorazione e l'incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito. Si devono considerare i redditi conseguiti nel corso dello stesso anno nel quale la maggiorazione è corrisposta, conteggiando i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposte ed i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva. Non si considerano i redditi derivanti da 1) trattamenti di famiglia; 2) indennità di accompagnamento di ogni tipo; 3) pensione di guerra; 4) indennizzo risarcitorio per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni; 5) il reddito catastale della casa di abitazione.

La domanda ed il pagamento della prestazione

L'assegno sociale ha decorrenza da primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'istanza deve essere presentata all'Inps e la prestazione deve essere corrisposta con le medesime modalità previste per l'erogazione delle pensioni. Il richiedente dovrà certificare le condizioni relative alla residenza, allo stato civile e quelle di carattere reddituale. 

L'assegno sociale derivante o sostitutivo dell'invalidità Civile

Si ricorda che ai soggetti titolari dell'assegno mensile di invalidità civile o della pensione di inabilità civile (ex legge 118/1971) o agli invalidi civili ultra65enni spetta, al compimento del 65° anno (e 7 mesi), l'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile. In tali casi l'assegno sociale si comporta in modo completamente diverso rispetto a quanto sopra esposto. In particolare, con riferimento al reddito, si continua a prendere in considerazione solo quello personale dell'invalido (e non quello del coniuge) e, per quanto riguarda i limiti di reddito, si continuano a prendere a riferimento quelli vigenti rispettivamente per l'assegno mensile di invalidità e per la pensione di inabilita' civile (cfr: Circolare Inps 86/2000). Che risultano più favorevoli rispetto a quelli previsti per l'assegno sociale. L'assegno sociale sostitutivo, inoltre, non è soggetto al meccanismo di riduzione in funzione del reddito percepito, quindi viene sempre erogato in misura piena come accade per le prestazioni di InvCiv. 
Anche la misura dell'assegno è diversa rispetto all'assegno sociale per i normodotati. In particolare la prestazione spetta in misura fissa pari a 364,90 euro al mese maggiorabile sino a 448,07 in funzione di determinati requisiti reddituali del pensionato o della coppia. Anche l'assegno sostitutivo è soggetto poi agli incrementi delle maggiorazioni previste dall'articolo 70, co. 1 della legge 388/2000 e dell'articolo 38 della legge 448/2001 al ricorrere delle rispettive condizioni.
(fonte:http://www.pensionioggi.it/)
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1 commento:

  1. buongiorno chiedo un informazione sul reddito di Cittadinanza: io ho a casa un ragazzo di 22 anni con problemi mentali e invalido al 100per100 e percepisce una pensione di 296 euro che mi è stato affidato dai servizi sociali quando ancora era bambino, adesso è residente con me perché la madre è in un centro per problemi mentali e il padre è un nulla tenente con una donna e una figlia. Chiedo se è possibile per questo ragazzo essere aiutato economicamente e lavorativo, grazie Lotta G.

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