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Benvenuto in questo spazio dedicato al dialogo diretto con il PATRONATO
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Il cittadino ha il diritto di conoscere tutte le norme ed i regolamenti , messi a disposizione dallo Stato e dalle Istituzioni nazionali e locali , per il suo beneficio ed il suo sostegno, ma non sempre ne è al corrente. Allora si rende assolutamente necessario supplire a questo problema con uno spazio dedicato al dialogo diretto con il Patronato.

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Scegli tra gli "ARGOMENTI" che trovi quì di fianco, clicca il tuo e poni la domanda, potresti trovare forse una risposta in un post precedente oppure tra i numerosi interventi allegati ad ogni post , ma puoi porre la tua exnovo, questo spazio ti offre la possibilità di consultare tanti argomenti già affrontati con le relative risposte, ma anche l'opportunità di aprire un argomento più specifico e personale.Impariamo a porci delle domande che potrebbero facilmente risolvere i nostri problemi quotidiani , ma anche grandi problemi di sussistenza ed assistenza consigliandosi con delle persone che con serietà e professionalità cercano di dare un aiuto.
Provare e credere........

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lunedì 6 settembre 2010

RIDUZIONE " T.A.R.S.U. "


RIDUZIONE TARSU
Possono usufruire della riduzione Tarsu le seguenti tipologie di persone:
LE  RIDUZIONI - La tassa per l'abitazione è ridotta del 20% in caso di nuclei familiari composti da una sola persona occupante una superficie non superiore a mq 70. La tassa per l'abitazione è ridotta del 25% nel caso in cui il nucleo familiare è beneficiario di buono casa, integrazione all'affitto, sussidio straordinario. La tassa è ridotta del 30% in caso di: 1) Singolo o coppia d'anziani con reddito non superiore, cumulativamente, al doppio della fascia esente ai fini della dichiarazione dei redditi (per i cittadini anziani si intendono gli uomini che hanno compiuto il 60° anno d'età e le donne che hanno compiuto il 55° anno d'età); 2) Detentori di immobili che dichiarino di non utilizzare l'immobile stesso o di utilizzarlo in modo saltuario, discontinuo od occasionale e non vi abbiano la residenza, ed in tale ipotesi, non è necessaria alcuna comunicazione annuale, se non nel caso in cui lo stesso venga locato o ceduto a terzi, per cui viene meno l'utilizzo occasionale; 3)Nuclei familiari che comprendano un disabile con invalidità del 100% ed il diritto all'accompagnamento; il beneficio è sempre correlato al reddito dell'intero nucleo familiare, per cui l'avente diritto è tenuto a presentare richiesta di agevolazione, precisando la dichiarazione del reddito presunto percepito nell'anno per il quale si chiede il beneficio; 4) Abitazioni che facciano parte di costruzioni rurali, occupate da agricoltori o imprenditori agricoli; 5) Locali diversi dall'abitazione ed aree scoperte adibite ad attività stagionali risultanti da autorizzazione e/o licenza; 6)Attività produttive, commerciali o di servizi che provvedono alla compattazione e/o raccolta differenziata di oltre il 70% del totale dei rifiuti prodotti.

Per le nuove attività industriali, commerciali e di servizi che creino nuovi posto di lavoro, la tassa è ridotta del 30%, 40% o 50% qualora prevedano rispettivamente l'impiego di un numero di dipendenti compreso tra 1 e 5, tra 6 e 10 e oltre 10; la riduzione è valida per un triennio a decorrere dall'inizio dell'attività.
Le richieste di riduzione sono concesse su apposita domanda dell'interessato. Per gli unici occupanti di un'abitazione la stessa deve essere presentata una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni. Nel momento in cui non si è più l'unico occupante occorre fare la dichiarazione di variazione. In tutti gli altri casi, le istanze vanno reiterate annualmente. Tutte le agevolazioni sopra richiamate sono cumulabili, purché non superino il 50% della tassa dovuta.
Esenzione totale
Sono esentati dal pagamento della tassa: 1) I nuclei familiari destinatari di interventi di assistenza continuativa da parte del Comune; 2) Le giovani coppie che contraggono matrimonio civile o religioso purché il reddito del nucleo familiare non sia superiore a 24 mila euro, la superficie dell'appartamento non sia maggiore di 100 mq e l'età di almeno uno dei due coniugi non sia superiore a 32 anni alla data del matrimonio. Detta esenzione vale per tre anni dalla data di presentazione dell'istanza;3) I nuclei familiari composti da persone titolari esclusivamente di pensione sociale Inps.


1 commento:

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