Indennità per inabilità temporanea assoluta
Nei casi di inabilità che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni, l’INAIL paga in’indennità giornaliera.
L’indennità viene erogata dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione della malattia professionale fino alla guarigione clinica. L’indennità è calcolata sulla retribuzione giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica. Nessuna indennità per inabilità temporanea spetta nell’ambito dell’assicurazione per infortuni domestici.
Avuto riguardo alla natura sostitutiva di reddito, la prestazione è soggetta ad IRPEF.
Nei casi di inabilità che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni, l’INAIL paga in’indennità giornaliera.
L’indennità viene erogata dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione della malattia professionale fino alla guarigione clinica. L’indennità è calcolata sulla retribuzione giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica. Nessuna indennità per inabilità temporanea spetta nell’ambito dell’assicurazione per infortuni domestici.
Avuto riguardo alla natura sostitutiva di reddito, la prestazione è soggetta ad IRPEF.
Prestazione da danno biologico (dal 25 luglio 2000)
L’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 precisa che, in caso di danno biologico, definito come “lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”, le menomazioni conseguenti vengono indennizzate con una prestazione che sostituisce la rendita diretta per inabilità permanente di cui al Testo Unico. I requisiti per avere diritto alla prestazione sono:
L’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 precisa che, in caso di danno biologico, definito come “lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”, le menomazioni conseguenti vengono indennizzate con una prestazione che sostituisce la rendita diretta per inabilità permanente di cui al Testo Unico. I requisiti per avere diritto alla prestazione sono:
- causa lavorativa dell’infortunio o della malattia
- grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%.
Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcun riferimento alla retribuzione, in base a:
- tabella menomazioni
- tabella indennizzo danno biologico.
Le prestazioni consistono in:
- indennizzo in capitale: se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;
- indennizzo in rendita: se il grado di menomazione è pari o superiore al 16%.
- PER L'INFORMAZIONE COMPLETA CLICCARE IL LINK sotto:
- L'infortunio sul lavoro: indennizzo INAIL
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