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Benvenuto in questo spazio dedicato al dialogo diretto con il PATRONATO
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Il cittadino ha il diritto di conoscere tutte le norme ed i regolamenti , messi a disposizione dallo Stato e dalle Istituzioni nazionali e locali , per il suo beneficio ed il suo sostegno, ma non sempre ne è al corrente. Allora si rende assolutamente necessario supplire a questo problema con uno spazio dedicato al dialogo diretto con il Patronato.

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venerdì 2 dicembre 2011

LAVORO OCCASIONALE : IL SISTEMA DEI BUONI

Negli ultimi due anni varie fonti normative hanno disciplinato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, individuando nell’INPS il ruolo di concessionario del servizio, estendendo progressivamente l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.

*********************** Il sistema dei 'buoni’ (voucher) ********* 
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro.

(E’, inoltre, disponibile un buono 'multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.)

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono 'multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.


(Attenzione: Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari di cui all’art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 - per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato - il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell’INAIL (4%) e di una quota al concessionario (INPS) pari al 5%, per la gestione del servizio.
Pertanto, il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è in tal caso pari a 5,80 euro.)

* * * I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi INPS. * * * *

I buoni 'cartacei' acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

********************************** Acquisto buoni lavoro ***************** 

L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
la procedura cartacea
la procedura telematica
l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
La procedura telematica è accessibile dalla pagina 'Accesso ai servizi’ di questa sezione oppure dal sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Servizi On-Line/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio/Accesso ai servizi.

(Attenzione: Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 – per cui si utilizzano i 'buoni a contribuzione ordinaria’ - è previsto esclusivamente l’utilizzo della procedura con voucher telematico.)

********************* Riscossione buoni lavoro **************

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

Per quanto riguarda la procedura telematica, si evidenzia che in caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l’Istituto non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione.

Per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, si invita a recarsi presso una Sede INPS provinciale per la sostituzione in archivio e l’automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane.

I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili tramite un’apposita vetrofania – possono essere riscossi nella relativa 'rete tabaccai’.

I voucher acquistati presso gli sportelli bancari abilitati sono pagabili esclusivamente dal medesimo circuito bancario. 

4 commenti:

  1. Scusate la domanda: quanti mesi sono validi i buoni lavoro? Cioè dopo quanto scadono? Sono rimborsabili? Grazie

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  2. I buoni lavoro (voucher)hanno una validità di 24 mesi, sono rimborsabili se non vengono utilizzati.

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  3. buongiorno avrei bisogno di un piccolo aiuto. Ho iniziato a lavorare presso una tavola calda mi era stato detto che avrei avuto un patto di prova con superamento di un contratto indeterminato. al che abbiamo deciso di interrompere in quanto non mi sono trovata bene con loro lui per terminare il tutto aveva detto ce avrebbe messo che non ho superato la prova adesso la mia domanda è interrompe la mia anzianità di disoccupazione ?? qualsiasi azienda volesse assumermi avendo lavorato per una settimana non ha più vantaggi?? attendo una vostra risposta grazie

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    Risposte
    1. LA SOSPENSIONE
      La sospensione della prestazione opera nelle seguenti ipotesi:
      rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l'indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa (circ. 94 del 12/5/2015);
      nuova occupazione all’estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all’UE o con cui l’Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;
      omessa comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.

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